Elezioni primarie: prime esperienze e profili costituzionali

In questo intervento, (i) partendo dalle già richiamate esperienze come illustrate dal punto di vista del sociologo della politica (tutte realizzatesi nel corso del 2005), e (ii) avendo come oggetto la regolazione legislativa del fenomeno (quella pionieristica resa possibile dalla competenza region...

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Bibliographic Details
Main Author: Carlo Fusaro
Format: Article
Language:English
Published: Firenze University Press 2006-06-01
Series:QOE-IJES
Subjects:
Online Access:https://oaj.fupress.net/index.php/qoe/article/view/12709
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Description
Summary:In questo intervento, (i) partendo dalle già richiamate esperienze come illustrate dal punto di vista del sociologo della politica (tutte realizzatesi nel corso del 2005), e (ii) avendo come oggetto la regolazione legislativa del fenomeno (quella pionieristica resa possibile dalla competenza regionale in materia elettorale ex art. 122 Cost.; nonché quella che si potrebbe voler introdurre nei ben più ampi e rilevanti ambiti di competenza del legge dello Stato), mi propongo di esaminare nell’ordine: – i nessi fra elezioni primarie, presentazione delle candidature, ruolo dei partiti e disciplina del loro ordinamento interno; – i vincoli e/o gli indirizzi che si possono trarre dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale; – il contesto, per come esso mi appare, all’interno del quale la questione oggi si pone; – alcuni problemi relativi alla disciplina delle primarie private (o di partito); – alcuni problemi relativi alla disciplina delle primarie pubbliche per trarne, infine, – alcune provvisorie indicazioni sull’atteggiamento che potrebbe (e magari a mio avviso dovrebbe) assumere l’ordinamento al riguardo. A questo riguardo desidero subito anticipare le mie conclusioni: in nessun caso si può pensare, nel contesto attuale, di fare a meno delle primarie private; nulla impedisce di disciplinare legislativamente forme di primarie pubbliche, che, comunque, non possono tuttavia coprire per intero i fenomeni che ci interessano; il legislatore deve valutare (a) l’opportunità di istituire le seconde e, contestualmente, (b) l’opportunità di incentivare e in qualche modo garantire le prime oppure ancora (c) l’opportunità di lasciarle nel solo ambito dell’autonomia dei privati.
ISSN:0392-6753
2724-4679